“Produttore” / “Formulatore”
Richieste REACH per la Interflon B.V.
“Produttore” / “Formulatore”
La regolamentazione REACH distingue quattro ruoli principali nella catena di fornitura di sostanze e preparati. Questi ruoli sono legati all’attività delle aziende che lavorano con queste sostanze/preparati (produttore, importatore, utilizzatore e distributore).

I nostri ruoli principali
La Interflon bv ha il ruolo primario di “utilizzatore finale” perchè di per sé non produce alcuna sostanza, ma si limita ad utilizzare le sostanze prodotte da altri. All’interno del gruppo degli utlizzatori finali, la Interflon bv ha il ruolo di “Formulatore”. Le organizzazioni di vendita Interflon hanno il ruolo di "distributore" e "utilizzatore finale" (quando fanno dimostrazioni e applicazioni con i prodotti Interflon). Gli acquirenti / utilizzatori dei prodotti Interflon sono, nella maggior parte dei casi, considerati gli "utilizzatori finali".
Secondo il REACH (art. 3.12), l’”Utilizzatore finale” Interflon bv, nei confronti dei propri impiegati, è tenuto a:
- Rispettare le istruzioni delle Schede di Dati di Sicurezza per l’uso corretto delle sostanze registrate ed operare in conformità con le misure di controllo dei rischi durante la produzione. Nel caso la Scheda di Dati di Sicurezza evidenzi una possibile esposizione per l’utilizzo di un prodotto, la Interflon deve introdurre le misure previste per il controllo dei rischi nella propria organizzazione interna.
Se l’utilizzo di una sostanza non è stato incluso nella registrazione (uso non identificato), la Interflon deve:
- Informare i fornitori di possibili nuove informazioni in merito a pericoli, inclusa la classificazione e l’etichettatura;
- Fornire tutte le informazioni necessarie per le appropriate misure di controllo dei rischi in relazione ad uno scenario espositivo ricevuto.
In qualità di “Formulatore”, la Interflon bv ha il compito di redigere le Schede di Dati di Sicurezza (SDS) dei propri prodotti. Le Schede di Dati di Sicurezza devono includere gli scenari espositivi rilevanti, le avvertenze di sicurezza e tutte le informazioni necessarie per l’utilizzo corretto del prodotto. Questo vale soprattutto per i prodotti etichettati come “pericolosi”.
Se lo scenario espositivo per l’utilizzo da parte di un utilizzatore finale è diverso dallo scenario per gli usi identificati inclusi nella Scheda di Sicurezza, la Interflon redigerà una propria relazione di sicurezza chimica e porterà quest’uso all’attenzione dell’Agenzia Europea per le sostanze Chimiche (ECHA) (con una soglia limite di 1 o più tonnellate all’anno).
La Scheda verrà poi inoltrata agli altri soggetti della catena di fornitura (Distributori Interflon).
Come “Formulatore”, per le sostanze soggette ad autorizzazione (allegato XIV del REACH), la Interflon bv è inoltre tenuta a:
- Interflon utilizzerà la sostanza in conformità ai termini dell’autorizzazione per l’uso specifico;
- Interflon informerà la ECHA in merito all’utilizzo della sostanza autorizzata entro tre mesi dalla prima consegna;
La Interflon raccoglierà le seguenti informazioni in merito alle sostanze per le quali non viene fornita la Scheda di Dati di Sicurezza;
- numero/i di registrazione;
- caratteristiche relative alle possibili restrizioni legali in conformità alla Direttiva Uso e Marketing (fino al 1° Giugno 2009) o in conformità all’appendice XVII (dopo il 1° Giugno 2009);
- appropriate misure di controllo del rischio.
La Interflon BV trasmetterà anche le informazioni relative ai requisiti per l’autorizzazione delle sostanze (come da appendice XIV) agli altri distributori ed utilizzatori finali della catena.
La Interflon trasmetterà immediatamente ai fornitori qualsiasi nuova informazione relativa ai rischi delle sostanze e qualsiasi informazione che possa portare alla modifica delle misure di controllo dei rischi nelle Schede di Dati di Sicurezza. Quest’ultimo caso si verifica, ad esempio, quando l’utilizzatore finale classifica la sostanza in modo diverso.
La Interflon utilizzerà le sostanze incluse nell’appendice XVII in conformità alle restrizioni applicabili al marketing e all’uso.
Nel rispetto del dossier di valutazione dell’ECHA:
- effettuerà ulteriori test su una sostanza;
- su richiesta dell’ECHA, fornirà ulteriori informazioni su una sostanza;
- conserverà tutti i dati in merito ad una sostanza o ad un preparato per un periodo non inferiore ai 10 anni e metterà queste informazioni a disposizione delle autorità olandesi o, su richiesta, dell’ECHA.
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