l ruolo degli “Utilizzatori finali”

REACH: utilizzatori delle sostanze e dei preparati

l ruolo degli “Utilizzatori finali”
Secondo il REACH (art. 3.12), l’utilizzatore finale è: “qualsiasi persona fisica o giuridica con sede nella Comunità Europea che non sia né produttore né importatore, ma che utilizzi una sostanza o un preparato per attività industriali o professionali.”
Gli utilizzatori finali devono accertarsi che le sostanze, sia pure che contenute nei preparati, vengano registrate per il proprio utilizzo. Devono informare il proprio fornitore in merito alla loro applicazione affinché venga considerata un “uso identificato” e venga inclusa nel file di registrazione. Questo passaggio non avviene automaticamente!
Le informazioni in merito alle misure per il controllo dei rischi che gli utilizzatori finali ricevono dalla Interflon devono essere applicate nei processi produttivi al fine di garantire l’utilizzo sicuro delle sostanze e dei preparati.

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Il REACH stabilisce che gli utilizzatori finali devono:
- Rispettare le istruzioni relative al corretto uso delle sostanze, come indicato dalla Interflon nelle Schede di Dati di Sicurezza e lavorare in conformità alle misure di controllo dei rischi riportate su dette schede;
- Trasmettere le Schede di Dati di Sicurezza a tutti gli altri utilizzatori, effettuare una valutazione dei rischi sul luogo di lavoro ed adottare le conseguenti misure precauzionali;
- Nel caso la Scheda di Dati di Sicurezza contenga una possibilità di esposizione per l’uso del prodotto, introdurre all’interno dell’organizzazione le previste misure precauzionali;
- Conservare tutti i dati relativi ad una sostanza o ad un preparato per un periodo non inferiore ai dieci anni e mettere queste informazioni a disposizione delle autorità olandesi o, su richiesta, dell’ECHA.

Uso non-identificato
Se l’uso di una sostanza/preparato fornita dalla Interflon è diverso dall’uso indicato nella registrazione originale (uso non-identificato), il REACH stabilisce che “l’utilizzatore finale” dovrà:
- Informare per iscritto il referente locale della Interflon, in modo da rendere quest’uso identificato, oppure;
- Redigere una propria relazione di sicurezza chimica e portarla all’attenzione dell’Agenzia Europea delle sostanze Chimiche (ECHA) (con una soglia limite di 1 o più tonnellate all’anno);
- Redigere una Scheda di Dati di Sicurezza (SDS) con gli usi identificati. La scheda dovrà contenere le possibilità di esposizione, i consigli e le misure di sicurezza e altre informazioni rilevanti in merito all’uso corretto della sostanza.

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